RINNOVABILI, CERTIFICATI VERDI, INCENTIVI

normative comunitarie, leggi, regolamenti, e varie....

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  1. metodico
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    ricordo che oltre ai certicificati verdi esistono finanziamenti anche a fondo perduto regionali. Quindi ci sono grandi società, tra cui molte straniere che possono approfittare di queste agevolazioni per realizzare impianti di grande potenza in zone non idoneee. E su questo punto che era concentrata la mia "attenzione". Logico che il certificato verde viene erogato in base i megawattora (MWh) prodotti e qui non si può fare i "furbi", ma sui finanziamenti a fondo perduto si.
     
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  2. francesco1966
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    Inserisco l'articolo dell'Informatore Agrario

    se ci riesco......
    File Allegato
    certificati_verdi.pdf
    (Number of downloads: 78)

     
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  3. metodico
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    lo stiamo analizzando !! sembra molto interessante.

    vi faccio sapere se i nostri ingegneri energetici lo trovano anche economicamente valido !!
     
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  4. francesco1966
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    Pacchetto clima energia, posizione italiana chiara
    Ministero dell'Ambiente: 'Si chiede chiarezza sui costi ed equità nella ripartizione degli oneri'


    Sorprende che l'europarlamentare Avril Dole giudichi 'confuse' le posizioni del Governo Italiano sul pacchetto clima energia. A beneficio dell'on. Dole, il ministero dell'Ambiente ricorda che l'Italia ha posto alcuni quesiti alla Commissione europea ed ha formulato una articolata serie di proposte.
    I quesiti fanno riferimento ai costi del pacchetto e all'equa ripartizione degli oneri fra i partner europei. Sul nodo dei costi sono state rivolte formalmente 18 domande alla Commissione europea sulla valutazione d'impatto pubblicata il 28 gennaio 2008 e sul rapporto presentato soltanto a fine settembre 2008, perché i conti non tornano.
    Alle 18 domande il ministero dell'Ambiente ha ricevuto poche e contraddittorie risposte, che mettono in evidenza una pericolosa sottostima dei costi. In particolare non è chiaro perché la Commissione europea non intenda rivedere gli scenari dei costi considerato che era stata assunta nel 2007 come riferimento macroeconomico per la valutazione dei costi una crescita media del Pil dell'Ue tra il 2008 e 2020 di 2,1-2,3%.
    Quanto all'equa ripartizione degli sforzi, tutti i modelli di costo elaborati dalla Commissione europea mettono in evidenza che l'Italia dovrà comunque sopportare un costo superiore di oltre il 40% della media europea, mentre le emissioni pro-capite dell’Italia sono inferiori alla media europea e l’efficienza energetica dell'economia nazionale è superiore alla media europea. Allo stesso modo la proposta di regolamento per le emissioni di anidride carbonica dalle automobili prevede un costo superiore per le case produttrici di auto piccole e a basse emissioni rispetto al costo che dovrà essere sostenuto dalle case produttrici di auto più grandi e ad alte emissioni.

    La domanda che il ministero dell'Ambiente rivolto è molto semplice: perché il pacchetto 20-20-20 non assume come criterio di riferimento il principio 'chi inquina paga'?.
    Il ministero dell'Ambiente ritiene che le economie e le imprese che più inquinano dovrebbero sostenere sforzi adeguati a raggiungere significative riduzioni delle emissioni. Questo non è il principio alla base delle direttive e se l'obiettivo del pacchetto 20-20-20 è quello di ridurre le emissioni, le soluzioni indicate non corrispondono all'obiettivo.

    Fonte:: Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

    Novità per i Certificati verdi agricoli
    Novità per la promozione della diffusione di energia elettrica da biomasse


    Lo scorso 31 ottobre il ministro dell'Agricoltura Luca Zaia ha presentato in Consiglio dei ministri un Disegno di legge recante 'Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare' che prevede una serie di interventi nel settore primario.
    All'art. 3 del DDL sono state previste delle novità per la promozione della diffusione di energia elettrica da biomasse (così recita il titolo dell'articolo). I criteri previsti per le biomasse dalla finanziaria 2008 e dal collegato alla stessa vengono profondamente modificati.
    L'articolo elimina la tariffa omnicomprensiva di 0,30 euro al kW prevista per gli impianti di potenza elettrica non superiori ad 1 MW alimentati da biomasse e biogas derivati da prodotti agricoli e forestali, inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure da filiere corte cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che le utilizza.
    In sostituzione, viene modificata la tabella 3 allegata legge 244/2007 (finanziaria 2008) prevedendo una tariffa omnicomprensiva di 0,28 euro al kW per biogas e biomasse esclusi i biocarburanti liquidi.
    In pratica, secondo quanto previsto dal disegno di legge, salta tutto il sistema della filiera corta, delle intese di filiera e dei contratti quadro. Quindi, per l'energia elettrica prodotta da impianti inferiori ad 1 Megawatt alimentati da biomasse, indipendentemente da dove queste provengano e dalla lunghezza della filiera, la tariffa omnicomprensiva (la somma dell'incentivo più l'energia elettrica prodotta), sarà pari a 280 euro al MW.
    Il testo del DDL prevede però per l'energia elettrica prodotta da biocarburanti liquidi una esplicita esclusione dalla tariffa omnicomprensiva, ai quali viene riservato un importo pari a 0,18 euro al kW.
    Vengono quindi eliminati dal novero delle biomasse a tariffa premiante i biocarburanti quali il biodiesel, il bioetanolo e l'olio vegetale puro.
    Infine nello stesso articolo viene precisato che gli impianti di proprietà di aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse e biogas, esclusi i biocarburanti liquidi, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008, potranno cumulare la tariffa fissa omnicomprensiva con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.
    Ora la definitiva approvazione spetta al Parlamento. Il disegno di Legge deve passare all'esame delle commissioni parlamentari e delle due camere, prima di diventare legge dello Stato.

    Fonte:: Cner - Consorzio nazionale energie rinnovabili agricole
     
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  5. claudio5
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    Ciao Francesco

    In allegato file pdf aiel che specifica quanto da te gia anticipato

    Saluti claudio
    File Allegato
    Certif.Verdi_20nov._202008.pdf
    (Number of downloads: 178)

     
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  6. viky69
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    CITAZIONE (claudio5 @ 26/11/2008, 16:25)
    Ciao Francesco

    In allegato file pdf aiel che specifica quanto da te gia anticipato

    Saluti claudio

    Claudio...è una fonte sicura quella da cui hai tirato fuori le info?
    bye
     
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  7. claudio5
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    CITAZIONE (viky69 @ 27/11/2008, 11:47)
    CITAZIONE (claudio5 @ 26/11/2008, 16:25)
    Ciao Francesco

    In allegato file pdf aiel che specifica quanto da te gia anticipato

    Saluti claudio

    Claudio...è una fonte sicura quella da cui hai tirato fuori le info?
    bye

    X VIKY penso di si e AIEL (associazione italiana energie agroiforestali ) a cui sono associato ti linko il sito :

    http://www.aiel.cia.it/

    Saluti claudio
     
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  8. metodico
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    uniformare la tariffa incentivante per le biomasse secondo me è sbagliato. La filiera corta serviva a creare le condizioni per non dipendere da produzione esterna, che comporta uno spostamento della materia prima anche da località molto lontane con conseguente maggiore inquinamento. Serviva anche a creare occupazione locale.

    Non credo che ai Paesi forti del'Europa importi che i costi della riduzione delle emisioni di CO2 siano più penalizzanti per le nostra industria. In tema di concorrenza ogni stato cerca di portare acqua al suo mulino. Sta ai nostri governanti difendere le posizioni in Europa, e mi sembra che ci stiano ruscendo.
    Questo è un esempio di come un EUROPA UNICA con una sola testa e cervello sia ancora lontana dall'essere costituita.
     
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  9. wako
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    L´Ue: la gassificazione dei rifiuti non è incenerimento
    di Eleonora Santucci

    LIVORNO. Un impianto di gassificazione in cui si ottiene gas dai rifiuti attraverso un processo di pirolisi deve essere considerato un impianto di incenerimento anche se non ha una vera e propria linea di incenerimento? E il prodotto gassoso è un rifiuto? Di conseguenza la centrale che utilizza tale gas in aggiunta a combustibile fossile rientra nella disciplina sull’incenerimento?

    Queste le domande della Corte finlandese (Korkein hallinto-oikeus) alle quali la Corte di giustizia europea ha risposto con sentenza di alcuni giorni fa: l’impianto di gassificazione è un impianto di coincenerimento e la centrale elettrica che utilizza il gas come combustibile aggiuntivo in sostituzione di combustibili fossili impiegati in prevalenza, non rientra nella sfera di applicazione della direttiva sull’incenerimento. Perché è sulla base della funzione principale dell’impianto che si può definirlo come inceneritore o coinceneritore. E perché la nozione di “rifiuto” - contenuta all’art. 3, punto 1, della direttiva sull’incenerimento dei rifiuti (che rimanda alla disciplina sui rifiuti che è stata da poco modificata) - non riguarda sostanze che si presentano in forma gassosa.

    E’ la direttiva sull’incenerimento (la numero 76 del 2000) che fornisce le definizione di “impianto di incenerimento” e di quello di “coincenerimento”. Ed è la nuova direttiva sui rifiuti (la numero 98 del 2008) che definisce la gerarchia della gestione dei rifiuti preferendo il recupero di energia al mero incenerimento - forma di smaltimento e operazione residuale della gestione – (anche se la nuova disciplina sui rifiuti mantiene la possibilità di smaltire i rifiuti attraverso l’incenerimento senza recupero energetico).

    E’ pacifico che gli impianti di incenerimento e gli impianti di coincenerimento siano soggetti a regole differenti per quanto riguarda le condizioni di esercizio e i valori limite di emissione loro applicabili. Ma comunque sia, la differenza fondamentale fra i due tipi di impianti (secondo il disposto comunitario) sta nel fatto che un impianto di coincenerimeto ha come funzione principale quella di produrre energia o materiali a partire dai rifiuti ossia utilizzarli come combustibile “normale o accessorio” oppure sottoporli a un “trattamento termico a fini di smaltimento”. Un impianto di incenerimento invece non assolve necessariamente a questa funzione perché pur essendo destinato al trattamento termico dei rifiuti non è detto che recuperi il calore prodotto dalla combustione. Dunque l’elemento di discrimine fondamentale fra le due figure è proprio il recupero di calore e la produzione di energia.

    Dalla sua la nuova direttiva sui rifiuti specifica quando gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani possono essere compresi nelle operazioni di recupero: “solo se la loro efficienza energetica è uguale o superiore a: 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009; 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008” indicando come deve essere calcolata l’efficienza energetica.

    http://www.greenreport.it/contenuti/leggi.php?id_cont=17012
     
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  10. metodico
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    ma un impianto di gassificazione rispetto alla termovalorizzazione (visto che utilizza temperature più elevate) non dovrebbe essere migliore in quanto non produce emissioni pericolose come le diossine e furani ?
     
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  11. claudio5
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    In allegato posto ultimo documento su calcolo Certificati Verdi

    File Allegato
    DECRETO_SUI_CERTIFICATI_VERDI.pdf
    (Number of downloads: 102)

     
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    Claudio credo che ci sia un problema, il documento non si legge!
    Prova a ricaricarlo.
    MetS
     
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  13. claudio5
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    CITAZIONE (MetS @ 11/1/2009, 18:07)
    Claudio credo che ci sia un problema, il documento non si legge!
    Prova a ricaricarlo.
    MetS

    Ciao Sergio a me si apre c'è qualcuno che puo provare , in caso lo ricarico

    Saluti claudio

    File Allegato
    ATTUATIVO_SUI_CERTIFICATI_VERDI.pdf
    (Number of downloads: 35)

     
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    Adesso e' ok, prima non lo apriva.
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  15. francesco1966
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    Articolo sui decreti attuativi per le biomasse, tratto dall'informatore agrario
    File Allegato
    art._decreti_attuativi_2009.pdf
    (Number of downloads: 40)

     
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56 replies since 8/3/2008, 11:09   4479 views
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