LEGGE 133/2008

Certificazione energetica all’atto di compravendita degli immobili

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  1. francesco1966
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    DAL NOTARIATO I CHIARIMENTI SU COMPRAVENDITE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
    Giovedì 18 Settembre 2008

    Questa notizia è stata tratta da: http://www.acca.it/biblus-net/

    L’articolo 35 della L. 133/2008 (conversione con modificazioni del D.L. 112/2008) ha soppresso l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita degli immobili, e, in caso di locazione, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica.
    La redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 192/2005, deve essere comunque effettuata rispettando le scadenze ivi indicate.
    Alcuni dubbi sono sorti circa la corretta applicazione delle suddette disposizioni.
    Difatti, mentre può ritenersi certa la soppressione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico ai rogiti nelle regioni che non hanno legiferato dopo il D.Lgs. n. 192/2005, molte perplessità sono sorte sugli effetti della Legge 133/2008 in quelle regioni che, con propri provvedimenti, hanno disposto che l’attestato di qualificazione/certificazione energetica fosse allegato agli atti di trasferimento degli immobili (come ad esempio Piemonte, Lombardia, Liguria, Val d’Aosta, Emilia Romagna).
    Il Consiglio Nazionale del Notariato ha approfondito la questione attraverso uno studio dal titolo “Analisi degli effetti dell’abrogazione dell’obbligo di allegazione del certificato energetico sulla normativa comunitaria e sulle regioni che hanno già legiferato in materia.”
    Il Consiglio, dopo un’analisi attenta e puntuale della situazione attuale che affronta il tema delle possibili incompatibilità delle disposizioni attuali con la normativa comunitaria, giunge alla conclusione che:
    nelle regioni che non hanno legiferato in materia di prestazione energetica degli edifici l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione/qualificazione energetica non sussiste più dalla data di entrata in vigore della L.133/2008;
    regioni nelle quali siano state emanate leggi o regolamenti in attuazione della disciplina statale, stante l’incertezza sulla soluzione da adottare con riferimento al rapporto tra legislazione statale e regionale, si dovrà continuare ad applicare la disciplina che prevede l’obbligo di allegazione della certificazione energetica.
    Il documento:
    http://www.acca.it/biblus-net/Termotecnica...eEnergetica.pdf
     
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  2. francesco1966
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    Articolo:

    L’Italia dovrà fornire informazioni sull’abolizione dell’obbligo previsto dal Dlgs 192/2005
    di Rossella Calabrese

    13/11/2008 - La Commissione europea, nel quadro della procedura d’infrazione in corso per mancato rispetto della direttiva 2002/91/CE, chiederà alle autorità italiane di fornire informazioni sulla legge 133/2008 che ha cancellato l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita degli immobili, e sulla compatibilità della legge stessa con la direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.

    È questa la risposta fornita dal Commissario europeo all’Energia Andris Piebalgs all’eurodeputata Monica Frassoni che chiedeva alla Commissione di verificare la compatibilità dell’art. 35 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 con l’art. 7 della direttiva 2002/91 (e con lo spirito dell’intera direttiva), dal momento che il suddetto art. 35 rende più difficile l’acquisizione, da parte del potenziale acquirente o locatario, dell’attestato del rendimento energetico di un edificio.

    Ricordiamo che la legge 133/2008 ha abolito l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari, e l’obbligo, nel caso delle locazioni, di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l’attestato di certificazione energetica. Questi obblighi sono previsti dai commi 3 e 4 dell’articolo 6 del Dlgs 192/2005. Con lo stesso articolo 35 sono stati abrogati anche i commi 8 e 9 dell’articolo 15 del Dlgs 192/2005, concernenti le relative sanzioni.

    Dall’entrata in vigore della nuova legge è venuto meno l’obbligo di allegare l’attestato di certificazione energetica agli atti di compravendita, ma non l’obbligo di redigerlo, previsto dall’art. 6 del Dlgs 192/2005.

    Ricordiamo infine che, per effetto del Dlgs 311/2006, lo scorso 1° luglio è entrato in vigore l’obbligo di produrre l’attestato di certificazione energetica per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari; dal 1° luglio 2009 tale obbligo sarà esteso alle singole unità immobiliari, sempre nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
     
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  3. francesco1966
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    Sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2009 è stato pubblicato il D.P.R. 2 aprile 2009 , n. 59 recante “Attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, concernente attuazione della direttiva 2002/91/ce sul rendimento energetico in edilizia.”
    Di seguito, in sintesi, i contenuti del provvedimento.

    Il testo varato dal Consiglio dei Ministri e che sarà in vigore dal 25 giugno 2009, conferma, in linea generale, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 115/2008 e nell’allegato I del decreto legislativo 192/2005.

    Il suddetto provvedimento ribadisce (art. 3) l’adozione delle norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 oggi disponibili, cioè:

    a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;

    b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

    All’articolo 4 il testo approvato fissa i requisiti minimi della prestazione energetica degli impianti e degli edifici nuovi ed esistenti, confermando quelli già stabiliti all’allegato I del decreto legislativo 192/2005, con l’aggiunta di alcune ulteriori disposizioni, tra le quali spicca l’introduzione di un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell’involucro edilizio (Epe,inv).
    L’Epe.inv, per nuove costruzioni e ristrutturazioni di edifici residenziali, deve risultare inferiore ai seguenti limiti:
    1) 40 kWh/m2 anno nelle zone climatiche A e B;
    2) 30 kWh/m2 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F;

    Per tutti gli altri edifici ai seguenti valori:
    1) 14 kWh/m3 anno nelle zone climatiche A e B;
    2) 10 kWh/m3 anno nelle zone climatiche C, D, E, e F.

    Il regolamento, inoltre:
    introduce requisiti specifici minimi (rendimento energetico, emissione del generatore e isolamento dell’involucro edilizio) per nuove costruzioni o ristrutturazioni di edifici dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
    impone una valutazione di utilizzo, in presenza di ristrutturazioni di edifici esistenti, di sistemi schermanti o filtranti per le superfici vetrate ai fini di contenere l’oscillazione termica estiva negli ambienti.
    prevede requisiti più restrittivi, nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili pubblici o ad uso pubblico.
    All’articolo 7, infine, sono confermate le disposizioni del D.Lgs. 115/2008 che hanno introdotto la certificazione dell’attendibilità dei risultati dei software alle metodologie di calcolo definita dalle norme UNI TS 11300, attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI)”.
    Ricordiamo, infine, che per completare il quadro delineato dal D.Lgs. 192/2005, il D.P.R. 2 aprile 2009 dovrà essere seguito da almeno altri due regolamenti: un provvedimento inerente i requisiti e l’accreditamento dei certificatori, previsto dall’art. 4 comma 1 lett. c), e un decreto interministeriale recante le “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, previsto dall’art. 6 comma 9.

    Scarica qui il testo del D.P.R. 59/2009



    Edited by MetS - 13/6/2009, 17:08
    File Allegato
    DPR_2_2009.pdf
    (Number of downloads: 47)

     
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  4. francesco1966
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    Attnzione!!
    Per gli utilizzatori di DOCET, direttamente dal Sito dell'ENEA:

    ..."Pertanto, in attesa di un prossimo aggiornamento" - si afferma nella faq n. 50 sul sito dell'Enea (http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/faq.pdf) - "si ritiene che l'attuale versione (1.07.10.18) di Docet non sia idonea alla redazione della certificazione energetica, così come prevista dal DM 26/6/09".
     
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3 replies since 24/9/2008, 16:53   2091 views
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