Decreto di riassetto normativo per imp.geotermici

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  1. moliere
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    Impianti geotermici, ecco il decreto di riassetto normativo



    E’ stato varato dal Consiglio dei Ministri l’atteso Dlgs che modifica il quadro normativo sulle risorse geotermiche ad alta, media e bassa temperatura.
    Il decreto, previsto dal comma 28 dell’ art.27 della Legge 99/2009, ha il merito di abrogare in toto la preesistente Legge 896/1986 sulla “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche”. Vengono anche semplificate – ma solo in minima parte, come vedremo in seguito – le procedure per l’installazione dei piccoli impianti con sonde geotermiche, un settore fino ad oggi ignorato dal legislatore nazionale. Ma entriamo più nel dettaglio dei contenuti del decreto, per soffermarci poi sulle semplificazioni autorizzative previste per i piccoli impianti.

    Classificazione e tipologie di impianti

    In primo luogo vengono classificate le tre tipologie di geotermia, a seconda della temperatura dei fluidi:
    1. Risorse geotermiche ad alta entalpia, “caratterizzate da una temperatura del fluido reperito superiore a 150 °C”
    2. Risorse geotermiche a media entalpia, “caratterizzate da una temperatura del fluido reperito compresa tra 90 °C e 150 °C”
    3. Risorse geotermiche a bassa entalpia, “caratterizzate da una temperatura del fluido reperito inferiore a 90 °C”

    A seconda della temperatura del fluido, ma anche della taglia dell’impianto, viene stabilito che:
    • Sono “d’interesse nazionale” le risorse geotermiche ad alta entalpia che possono “assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 MW termici”, nonché tutte quelle “rinvenute in aree marine”
    • Sono “d’interesse locale” le risorse geotermiche a media e bassa entalpia “di potenza inferiore a 20 MW termici”

    “Piccole utilizzazioni locali”

    Ancora più interessante è l’art. 10 del decreto, in cui vengono definite e regolate le “piccole utilizzazioni locali”, funzionanti sia con prelievo di acque calde sia con semplice scambio di calore con il terreno. Le Regioni (o enti da esse delegati) vengono individuate come “le autorità competenti per le funzioni amministrative, comprese le funzioni di vigilanza, riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico”.

    Le “piccole utilizzazioni locali” individuate dal decreto sono di due tipologie diverse: quelle che prelevano fluidi geotermici o acque calde entro certi limiti di potenza termica e di profondità dei pozzi, e quelle che scambiano calore con il terreno senza prelievo di fluidi. L’iter autorizzativo è diverso nei due casi.

    Con prelievo di fluidi o acque calde

    Secondo il decreto “...sono piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
    • consentono la realizzazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW termici, (…)
    • sono ottenute mediante l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde (…), per potenza termica complessiva non superiore a 2.000 kW termici, anche per eventuale produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla”.

    Queste piccole utilizzazioni locali “sono concesse dalla Regione territorialmente competente con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775”. Per questo tipo di impianti, quindi, il decreto non prevede in realtà alcuna vera semplificazione, dal momento che è richiesta – così come è avvenuto fino ad oggi – la concessione di derivazione d’acqua ai sensi di una legge risalente agli anni 30.
    E’ però esplicitamente previsto che questa tipologia di impianti, se di potenza inferiore a 1 MW, sia “esclusa dalle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale".


    Senza prelievo di fluidi o acque calde

    Secondo il decreto “sono altresì piccole utilizzazioni locali di calore geotermico quelle effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la re-immissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici”.

    Questi impianti, i più diffusi, “sono sottoposti al rispetto della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione di adozione di procedure semplificate”. Al momento però quasi nessuna regione italiana ha discipline specifiche in materia. La situazione quindi appare ancora molto incerta.

    Si noti che il riferimento alla “previsione di adozione di procedure semplificate” ci ricorda che manca all’appello ancora un decreto perché le regioni possano deliberare nel rispetto della normativa nazionale, o adeguare le proprie regole esistenti.

    Nota bene: anche questa tipologia di impianti viene esplicitamente “esclusa dalle procedure di verifica di assoggettabilità ambientale”.

    Il decreto mancante

    La Legge 99/2009, oltre al comma 28 dell’art.27, che prevedeva l’uscita del decreto in oggetto, ne prevedeva un altro al comma 39 del medesimo articolo. Il comma 39 infatti recita:

    “Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la Conferenza unificata (…), emana un decreto volto a definire le prescrizioni relative alla posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, per cui è necessaria la sola dichiarazione di inizio attività”.

    I sei mesi dall’entrata in vigore della legge 99/2009 sono trascorsi, ma di questo decreto ancora non vi è traccia. Confidiamo che, dopo questo primo riassetto normativo, possa vedere presto la luce anche questo decreto mancante. Si tratta di un provvedimento molto atteso da cittadini e operatori del settore, l’unico che consentirebbe sul serio di ridurre l’attuale complesso iter autorizzativo ad una semplice dichiarazione di inizio attività.

     
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